Collegio Sindacale
Organo di revisione e garanzia della correttezza amministrativa
Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente e di due membri supplenti. Gli uni e gli altri possano anche non rivestire la qualità di Socio. Il Presidente viene nominato dall’Assemblea generale dei Soci, tenendo conto delle norme di cui all’art. 2398 del Codice civile. Il collegio dura in carica un triennio ed e’ investito di tutti i poteri e di tutte le funzioni previste dal Codice Civile vigente, in materia di Società per Azioni.
E’ regolato dall’ ART. 18 dello STATUTO CONSORTILE
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